Privacy e protezione dati: nuovo regolamento e direttive dalla comunità europea
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20 Giugno 2016Nelle buone pratiche, per chi gestisce un sito web, un proprio negozio online ed i contatti con la propria clientela attraverso i social network, è consigliata la trasparenza verso i propri utenti: ovvero comunicare i propri dati aziendali al fine fidelizzare la propria utenza così come i nuovi contatti.
Non tutti sanno però che esistono obblighi normativi ben precisi per chi, impresa, gestisce canali elettronici per la comunicazione con la propria clientela, consulenti, partner o fornitori, tramite anche il proprio sito web o negozio online.
Dal 2009 è in vigore la legge n. 88 del 7 luglio 2009, legge comunitaria 2008, questa all’art. 42 modificando l’art. 2250 del codice civile, ha introdotto degli obblighi di comunicazione via Internet per le imprese, le ditte individuali, professionisti e le persone giuridiche comunque dotate di partita IVA.
In generale le chi dotato di partita IVA, in ogni sito web, negozio online e canale social network istituzionale deve comunicare, quanto meno in home page:
- denominazione sociale;
- codice fiscale e partita IVA;
- la sede della società o dove sono custoditi i documenti contabili [c.c. 2328, n. 2, 2475, n. 2, 2518, n. 2];
- l’ufficio del registro delle imprese presso il quale questa è iscritta [c.c. 2188, 2199, 2200, 2295];
- il numero d’iscrizione.
Le società per azioni [c.c. 2328, n. 4], in accomandita per azioni [c.c. 2462] e a responsabilità limitata [c.c. 2472] dovranno indicare inoltre:
- a quanto ammonta il capitale sociale interamente versato e quale risulta esistente dall’ultimo bilancio;
- se la società è in liquidazione;
- se queste hanno un unico socio (solo società per azioni ed a responsabilita’ limitata).
Secondo le ultime interpretazioni, per quanto non via sia un obbligo esplicito normativo è consigliabile che sia aggiunto alle informazioni obbligatorie anche l’indirizzo PEC dell’impresa/professionista, in quanto può rientrare nelle informazioni legali che si è tenuti a fornire per la trasparenza richiesta dai quadri normativi citati.
Non solo sul sito web e negozio online
In merito alle informazioni obbligatorie da rendere pubbliche, la normativa non specifica unicamente il proprio sito web o negozio online, ma stando alla dicitura presente negli articoli citati “[…] Negli atti e nella corrispondenza delle societa’ soggette all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese devono essere indicati […]” è opportuno che anche nella propria documentazione cartacea siano presenti le informazioni istituzionali indicate.
Approfondimenti normativi
- art. 42 LEGGE 7 luglio 2009, n. 88 (Legge comunitaria 2008 – Sito Gazzetta Ufficiale);
- Articoli del Codice Civile citati: 2188, 2199, 2200, 2295, 2328, 2462, 2472, 2475, 2518
- Obbligatorio indicare la pec in atti corrispondenza e sul proprio sito (Sito Alta Lex);